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NUOVO CODICE DEL CONSUMO - "DIRETTIVA OMNIBUS"

Cosa cambia a partire dal 1 LUGLIO 2023 per saldi, promozioni, outlet e black friday

Annunci di sconti, pratiche commerciali sleali, adeguamento delle regole tra ecommerce e negozi fisici, inasprimento delle sanzioni. Sono questi alcuni degli aspetti affrontati dalla Direttiva europea “Omnibus” (n. 2019/2161) che porta alcune modifiche di rilievo al Codice del consumo nell’ordine di una maggiore tutela dei consumatori.

 

In particolare vengono trattati i seguenti temi:

 

1- Annunci di riduzione dei prezzi (GIA' IN PREVISIONE DEI SALDI ESTIVI in partenza il 6 luglio)

Tra le disposizioni di maggior interesse si segnala l’introduzione di una nuova disciplina sugli annunci di riduzione di prezzo – a partire dal 1° luglio 2023 – che, impone l’indicazione del prezzo precedente più basso applicato nei trenta giorni precedenti.

La norma, che si applica sia nei canali di vendita online sia offline, nei punti vendita fisici e negli outlet (ma non per i prodotti agricoli e alimentari deperibili), va ad impattare notevolmente sulle politiche di sconto, black friday, vendite straordinarie come promozioni, saldi, e liquidazioni ecc. e prevede che:

 

- ogni annuncio di riduzione del prezzo da parte di un venditore deve indicare:

  • il prezzo precedente cioè il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.

- quando la riduzione di prezzo aumenta progressivamente (ad es. durante i saldi):

  • il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo
  • e per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo. quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi.

Per quanto riguarda le violazioni sull’annuncio di riduzione del prezzo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell’ambito di campagne promozionali, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di «Pratiche commerciali sleali».

2- Adeguamento per e-commerce

Per favorire la trasparenza nei risultati di ricerca sulle piattaforme di e-commerce, i fornitori del mercato online hanno l’obbligo di fornire informazioni chiare e accessibili ai consumatori su:

  • le modalità di classificazione dei prodotti che vengono presentati al consumatore come risultato della sua ricerca online
  • i parametri che determinano la classificazione dei prodotti rispetto ad altri parametri

Recensioni online

Dal momento che le recensioni e le opinioni scritte in rete possono influenzare ed orientare l’acquisto online di un prodotto, il nuovo Codice del Consumo considera come «pratica commerciale ingannevole», ex art. 23 del D. Lgs. 205/2006, la casistica in cui un professionista fornisca l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti senza indicare se e in che modo garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Vengono incluse tra le pratiche commerciali in ogni caso ingannevoli:

  • la mancata adozione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare l’autenticità di recensioni presentate come inviate da consumatori che abbiano effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto (o fruito del servizio);
  • l’invio, anche tramite soggetti terzi, di recensioni false o falsi apprezzamenti al fine di promuovere i prodotti.

3- Pratiche commerciali scorrette

Le pratiche commerciali scorrette possono consistere, ad esempio, nell’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza. Oppure, nel coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.

In questi casi, vengono rafforzate le sanzioni con:

  • il raddoppio delle sanzioni massime (che passano da 5 milioni a 10 milioni di euro)
  • l’incremento delle sanzioni minime (che vengono decuplicate da 5.000 a 50.000 euro).

 

 

4- Clausole vessatorie

 

Il nuovo Codice del Consumo introduce una sanzione per i venditori che applicano espressamente clausole vessatorie ai danni dei consumatori, prevedendo un’ammenda massima del 4% del fatturato annuo realizzato in Italia ovvero negli Stati membri della UE interessati dalla relativa violazione.

 

Per ulteriori informazioni i nostri consulenti sono a disposizione ai seguenti recapiti: 

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