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GREEN PASS DAL 6 AGOSTO 2021

Il DL 23 luglio 2021, che ha disposto la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato d’emergenza e ha introdotto nuovi parametri per la collocazione delle Regioni e delle Province autonome nelle fasce di rischio (per la zona gialla sarà determinante il superamento del 10% del tasso delle terapie intensive e del 15% del tasso di ospedalizzazione; per la zona arancione si richiede il superamento, rispettivamente, del 20% e del 30%, e, in zona rossa, quote superiori al 30% e al 40%) prevede che, a partire dal 6 agosto, in zona bianca sarà necessario essere muniti di certificazione verde Covid 19 (c.d. green pass) per accedere ad una serie di attività e servizi, tra cui:

 

·      Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavoloal chiuso (la disposizione non si applica per l’accesso ai tavoli all’aperto, né per il consumo al bancone al chiuso);

·      Spettacoli aperti al pubblico in locali di intrattenimento e in altri localo o spazi, anche all’aperto, per i quali permane l’obbligo dei soli posti a sedere e con riferimento ai quali vengono modificati i criteri di capienza;

·      Sagre, fiere, convegni e congressi;

·      Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

·      Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, attività per le quali viene confermata tale disposizione.

L’obbligo di green pass per accedere alle suddette attività sarà applicato anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentite alle condizioni previste per le singole zone.

Rimane confermata la disposizione che prevede il possesso delle certificazioni verdi per le feste conseguenti a cerimonie civili e religiose. Con riferimento al tema delle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, è stata espressamente prevista, con la conversione in legge del Decreto Sostegni bis, una specifica esenzione per i bambini al di sotto dei sei anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per prender parte agli eventi con meno di sessanta partecipanti.

Ricordiamo che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

 

COSA VIENE CONSIDERATO “GREEN PASS VALIDO”

 

Saranno considerate valide, per l’accesso alle attività sopra citate ma anche per i pubblici esercizi, le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a seguito di:

- dell’avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data (i) dal completamento del ciclo vaccinale; (ii) dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; (iii) dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-COV2;

- della guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);

- dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

 

L’obbligo di esibire il green pass non si applica ai minori di 12 anni (in quanto esclusi per età dalla campagna vaccinale) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

 

VERIFICA GREEN PASS

 

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività (o loro delegati per atto formale) per i quali è introdotto l’obbligo del green pass sono tenuti a verificare il possesso di idonea certificazione con la app governativa Verifica C19.

In caso di violazione dell’obbligo di verifica, può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente, con la sanzione accessoria, per i soli esercizi, della chiusura da 5 a 30 giorni. Dopo 2 violazioni commesse in giornate diverse, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. Permane l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica (art. 452, c.p.).

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute si evidenzia che ad oggi non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti.

 

RICONOSCIMENTO CERTIFICAZIONI EXTRAEUROPEE

 

E’ stata emanata l’Ordinanza del Ministero della Salute del 29 luglio, che prevede, fino al prossimo 30 agosto, alcune novità sull’utilizzo del green pass per gli stranieri extraeuropei.

 

Ricordiamo che per i cittadini europei la normativa italiana riconosce espressamente le certificazioni rilasciate negli stati membri dell’Unione Europea come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano se conformi ai criteri definiti dal Ministero della Salute..

 

Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del VaticanoCanadaGiapponeIsraeleRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d’America, a seguito di una vaccinazione validata dall’EMA e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, purché rispettino i seguenti requisiti:

 

·      Essere esibite in formato digitale o cartaceo

·      Essere redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola (diversamente, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata)

·      Dovranno contenere i dati identificativi del titolare, i dati relativi al vaccino, la data di somministrazione e i dati di chi ha rilasciato il certificato

 

A titolo esemplificativo, un cittadino degli Stati sopra indicati, mostrando una delle richiamate certificazioni rilasciata dal proprio Stato di appartenenza, potrà accedere ai tavoli al chiuso di un pubblico esercizio sul suolo italiano. 

 

INFO

Per ulteriori informazioni, invitiamo i Soci a contattare i nostri consulenti ai seguenti recapiti: tel. 0131 314800, e-mail ascom@ascom.al.it, WhatsApp 351 777 7268.

 

In allegato i cartelli da esporre, in lingua italiana e in lingua inglese, a partire dal 6 agosto.

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