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31 GENNAIO, SCADENZA CANONE RAI PUBBLICI ESERCIZI

Entro il 31 gennaio 2018 tutti gli esercizi pubblici, dotati di apparecchi televisivi e radiofonici, dovranno procedere al rinnovo dell’abbonamento speciale tramite pagamento del  bollettino postale inviato alle imprese dalla società radiotelevisiva.

Si evidenzia che, grazie alle sollecitazioni di FIPE, il pagamento del canone speciale per la detenzione di apparecchi all’interno di un pubblico esercizio non ha subito variazione rispetto a quanto stabilito per il 2017.

CHI E’ SOGGETTO AL PAGAMENTO - ADEMPIMENTI

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge n. 488/1999, il canone speciale per la televisione ricomprende anche quello per la radio, pertanto:

· i soggetti che hanno nel proprio locale sia radio che televisione pagheranno solo il canone per la televisione;

· i soggetti che, invece, hanno nel proprio locale la radio ma non la televisione, sono tenuti al pagamento del canone speciale per gli apparecchi radiofonici.

 

N.B.  Ai sensi dell’art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le imprese e le società devono indicare, nella relativa dichiarazione dei redditi, il numero di canone speciale alla radio o alla televisione.

Si ricorda che il mancato pagamento del canone comporta rischi di sanzioni pecuniarie.

L’IMPEGNO E LE RICHIESTE DI FIPE

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe), nel corso degli incontri con i rappresentanti apicali di RAI, ha evidenziato la necessità di un aggiornamento degli obsoleti criteri di calcolo del canone TV  - ancora riferito ad una vecchia classificazione dei pubblici esercizi - che non tengono presente le più recenti normative sulla liberalizzazione delle aperture dei pubblici esercizi e la eccessiva onerosità dei canoni richiesti, in particolare quelli TV.

La FIPE ha, inoltre, sollecitato l’introduzione di un abbonamento stagionale per le specifiche esigenze di quelle attività commerciali aventi carattere stagionale.

 

I consulenti Ascom sono a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni.

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