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DAL 1° LUGLIO DIVIETO DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI IN CONTANTI

Il datore di lavoro dovrà utilizzare metodi di pagamento che consentano la tracciabilità

 

Dal 1° luglio 2018 (periodo di paga giugno 2018) entrerà in vigore l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni (acconti ed anticipazioni comprese) con modalità e forme che escludano l’uso del contante, qualunque sia l'ammontare del pagamento. Le nuove modalità interessano anche i corrispettivi pagati ai co.co.co. e ai soci lavoratori delle cooperative.


Resterebbe, invece, escluso dalle nuove modalità il pagamento dei compensi a favore degli amministratori, dei borsisti e tirocinanti,  dei collaboratori di lavoro autonomo occasionale e rapporti di lavoro domestico.

 

La legge disciplina le modalità di pagamento consentite che sono: bonifico su conto corrente bancario con IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico (carte bancarie o postali); contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; assegno bancario o circolare intestato al dipendente.

 

Il mancato rispetto delle nuove disposizioni è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 €uro per singolo pagamento.

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