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OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dal 1° Gennaio entra in vigore l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

Dal 1° gennaio 2020, tutti i soggetti che esercitano attività commerciali, indipendentemente dal regime contabile utilizzato (anche i forfettari), dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Gli operatori IVA devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza commerciale (documento commerciale), contenente i medesimi dati dello scontrino fiscale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate (art. 17 del DL n. 119/2018).

Le attività commerciali dovranno munirsi di nuovi strumenti tecnologici definiti “Registratori Telematici” che, a differenza dei vecchi misuratori fiscali, permettono di registrare e memorizzare i dati in memorie permanenti e inalterabili, elaborare e sigillare elettronicamente, trasmettere telematicamente i dati fiscali. Per poter adempiere al nuovo obbligo è necessario dotarsi di una connessione internet quale canale di dialogo con l’Agenzia delle Entrate.

Per l’acquisto dei registratori di cassa telematici, le aziende possono beneficiare di un credito d’imposta per ogni misuratore fiscale, fino a un massimo di 250 euro in caso di nuovo acquisto e di 50 euro in caso di adattamento di quello già posseduto, limitatamente agli esercizi 2019 e 2020. Il contributo è concesso all’azienda come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Elenchiamo, di seguito, alcuni dei principali aspetti operatori del nuovo adempimento:

• Annullamento: è possibile procedere all’annullamento del documento commerciale già emesso, anche in precedenti giornate, recuperando il codice identificativo dell’operazione.

• Registro dei corrispettivi: con la trasmissione telematica dei corrispettivi verrebbe meno l’obbligo di tenuta del relativo registro. Tuttavia è altamente consigliabile, ai fini di una verifica giornaliera dei dati trasmessi, proseguire con la regolare tenuta dello stesso;

• Registro dei corrispettivi di emergenza: in caso di malfunzionamenti, interruzioni di operatività del registratore telematico o assenza del collegamento internet, si suggerisce l’adozione di un registro cartaceo d’emergenza ove annotarvi le vendite giornaliere non trasmesse in via telematica. In questi casi l’operazione fondamentale da seguire, dopo aver chiesto l’intervento del tecnico, sarà quella di accedere alla sezione “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate e dichiarare che il Registratore Telematico è FUORI SERVIZIO. La successiva riattivazione non è soggetta a segnalazioni particolari;

• Periodo di ferie e chiusura: nell’ipotesi di interruzione dell’attività (diversa da quella dipendente da malfunzionamenti dell’apparecchio) il registratore provvede, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile, all’elaborazione e all’invio di un unico file relativo al periodo di chiusura.

La mancata o incompleta o non corretta memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi comporta una sanzione pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato. In caso di recidive si può arrivare alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Le sanzioni applicate per il mancato utilizzo del registratore di cassa telematico avranno, per gli operatori con volume d’affari inferiore a 400.000 euro, una moratoria di 6 mesi (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020).

In allegato la circolare completa.

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