Ascom Alessandria

Servizi alle imprese » Area Fiscale

MASCHERINE E DISPOSITIVI MEDICI: ALIQUOTA IVA DEL 5% CON DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 2021

A decorrere dal 1° gennaio 2021, saranno soggette ad aliquota IVA agevolata del 5% le cessioni dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

A causa della pandemia in corso, il decreto "Rilancio" aveva esteso l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere.

In via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, le suddette cessioni di beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione d'imposta.

ELENCO DEI BENI

In particolare sono soggetti a IVA con aliquota del 5% a partire dal 1° gennaio 2021, i seguenti beni

"Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

L’ECCEZIONE: STRUMENTAZIONE PER DIAGNOSTICA COVID-19 E PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSI

In assenza di variazioni legislative le suddette cessioni saranno esenti ancora per pochi giorni, fatta eccezione per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione, che continueranno ad essere esenti sino al 31 gennaio 2022. Per queste operazioni, infatti, l'articolo 1, comma 452, del Disegno di legge di bilancio 2021 (in corso di approvazione definitiva), prevede - in deroga all'art. 124 del decreto "Rilancio" - il regime di esenzione IVA, con diritto a detrazione dell'imposta, sino al 31 gennaio 2022 

 

 

In assenza di variazioni legislative le suddette cessioni saranno esenti ancora per pochi giorni, fatta eccezione per le cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione, che continueranno ad essere esenti sino al 31 gennaio 2022. Per queste operazioni, infatti, l'articolo 1, comma 452, del Disegno di legge di bilancio 2021 (in corso di approvazione definitiva), prevede - in deroga all'art. 124 del decreto "Rilancio" - il regime di esenzione IVA, con diritto a detrazione dell'imposta, sino al 31 gennaio 2022.

« Indietro