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ESPORTATORI ABITUALI, PLAFOND IVA: CHIARIMENTI DEFINITIVI

Quando comunicare i dati lettere d’intento all’Agenzia delle Entrate

A partire dal 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è stato trasferito in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore.

L’Agenzia Entrate  ha chiarito gli adempimenti per i fornitori che hanno ricevuto dagli esportatori abituali con plafond le dichiarazioni d’intento con le vecchie modalità, dato che le nuove disposizioni  hanno creato dubbi interpretativi tra gli operatori in particolare sul comportamento da tenere nel periodo transitorio,  dal 1/1/2015 al 11/02/2015.

L’Agenzia distingue se l’esportatore abbia inviato al proprio fornitore la dichiarazione d’intento:

·         solo per operazioni da effettuarsi tra il 1/1/2015 e l’11/02/2015 (ad es. con validità per una sola operazione effettuata il 20/01/2015), l’esportatore adempie correttamente ai suoi obblighi mediante il solo invio della dichiarazione al fornitore secondo le vecchie regole ed il fornitore non è tenuto a fare la comunicazione all’Agenzia Entrate, ed ha comunque l’obbligo di conservare la dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore per eventuali controlli.  

 

·          anche per operazioni da effettuarsi successivamente all’11/02/2015 (ad es. invio di dichiarazione il 20/12/2014 con validità per tutto il 2015, con effettuazione di operazioni già a partire dal 1/1/2015): in tal caso l’esportatore, anche se ha inviato la lettera d’intento secondo le vecchie regole, deve comunque applicare la nuova disciplina, quindi dovrà trasmettere la dichiarazione d’intento telematicamente, anche con riferimento alle operazioni effettuate tra il 1/1/2015 e l’11/02/2015, e consegnarle al fornitore con la ricevuta telematica di presentazione. Il fornitore dovrà verificare l’avvenuta trasmissione all’Agenzia solo con riferimento alle operazioni poste in essere successivamente all’11/02/2015.

 

Quindi, considerato che in base alle nuove disposizioni a partire dal 2015 l’obbligo di comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento è stato trasferito in capo all’esportatore abituale e non più a carico del fornitore, è stato chiarito una volta per tutte l’esonero dalla comunicazione in capo al fornitore per tutte le dichiarazioni d’intento ricevute con le vecchie modalità, anche se aventi effetto solo tra il 1/1/2015 e l’11/2/2015).

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