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DECRETO RILANCIO, DAL 19 MAGGIO 2020 ESENZIONE IVA PER MASCHERINE E DPI

Il Decreto Rilancio ha previsto, dal 19 maggio 2020, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione IVA delle mascherine e di altri dispositivi di protezione individuale (DPI) con diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ovvero sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti. 

L’esenzione IVA si applica a:
• Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
• Monitor multiparametrico anche da trasporto;
• Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
• Tubi endotracheali;
• Caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
• Maschere per la ventilazione non invasiva;
• Sistemi di aspirazione;
• Umidificatori;
• Laringoscopi;
• Strumentazione per accesso vascolare;
• Aspiratore elettrico;
• Centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
• Ecotomografo portatile;
• Elettrocardiografo;
• Tomografo computerizzato;
• Mascherine chirurgiche;
• Mascherine Ffp2 e Ffp3;
• Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
• Termometri;
• Detergenti disinfettanti per mani;
• Dispenser a muro per disinfettanti;
• Soluzione idroalcolica in litri;
• Perossido al 3% in litri;
• Carrelli per emergenza;
• Estrattori RNA;
• Strumentazione per diagnostica per COVID-19;
• Tamponi per analisi cliniche;
• Provette sterili;
• Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

N.B. Le fatture di vendita esenti IVA dei dispositivi sopra elencati, se di importo complessivo superiore a € 77,47, richiedono l'apposizione della marca da bollo virtuale di € 2.

Per tutti i beni lo scontrino dovrà indicare il titolo di esenzione (ad esempio «esente Iva Dl 34/2020»), indicando anche con sigle, la natura (dispositivo medico) o in alternativa la codifica AD.

Dal 1° gennaio 2021, le cessioni saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi ai nostri uffici:

tel. 0131 314800
e-mail: ascom@ascom.al.it
WhatsApp: 351 7777268

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