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AUTO: DAL 3 NOVEMBRE OBBLIGATORIO IL NOME DELL'UTILIZZATORE NELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Obbligo aggiornamento, per auto aziendali e personali, della carta di circolazione in caso di variazione delle generalità o della denominazione dell'intestatario dei veicolo o anche in caso di temporanea disponibilità del veicolo in favore di un soggetto terzo per un periodo superiore a 30 giorni

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circolare n. 23743 del 27.10.2014   ha chiarito che:

1.         Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.

2.         L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione chel’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso  esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

3.         Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti. 

4.         Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.

5.         Il comodato tra familiari  conviventi  non deve essere obbligatoriamente annotato.

6.         Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda. 

La circolare  puntualizza che il comodato (prestito) sussiste quando c'è un utilizzo «esclusivo e personale»  «a titolo gratuito»  e continuativo oltre 30 giorni.

 

ESCLUSIONI

La sussistenza di un comodato è esclusa “ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo.

Di conseguenza l’obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicoli in disponibilità:

·          a titolo di “fringe benefit” poiché in tal caso, venendo meno la “gratuità”, non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);

 

·          ad uso promiscuo, al di fuori delle ipotesi di fringe benefit, in quanto viene meno il requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo;

 

·          a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell’uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

 

·          a familiari  conviventi  

 

 

DAL 3 NOVEMBRE L’OBBLIGO SCATTA IN  CASO DI

 

·          comodato  esclusivo a persona diversa dal  familiare convivente

 

Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato esclusivo, ai dipendenti, anche a quelli:

·     concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell’azienda;

·     intestati all’imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell’impresa. In tal caso il relativo comodato impone l’aggiornamento esclusivamente dei dati dell’Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato comporta anche l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;

·  concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali Aziende, Enti ed Organizzazioni”.

 

·           affidamento in custodia giudiziale

·        locazione senza conducente per l’erede in caso di veicolo ancora intestato al de cuius nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene da parte dell'erede stesso, auto in leasing

·          utilizzatore con contratto di rent to buy

 

Il soggetto interessato deve richiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti l'aggiornamento della carta di circolazione.

In caso di mancato rispetto dell'obbligo, scatterà una sanzione che parte da un minimo di €  705.

 

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