Ascom Alessandria

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STATUTO CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Art. 1
Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

1. L'"Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", denominata anche "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", denominabile per brevità "Ascom-Confcommercio Alessandria" è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando in via esclusiva la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

3. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza provinciale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi con sede od unità locali nella Provincia di Alessandria, che si riconoscono – in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica – nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto confederale.

4. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
 

 Art. 2
Sede e durata

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" ha sede in Alessandria, in via Modena 29, ed ha durata illimitata.
 

Art. 3
Princìpi e Valori Ispiratori

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" informa il proprio Statuto ai seguenti princìpi:

a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;

b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;

j) "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi dei soggetti rappresentati.

"Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può adottare, su delibera del Consiglio, un Codice Etico che ispira e, se adottato, vincola il comportamento di ogni componente di tutto il sistema. Il Codice Etico si ispira ai valori contenuti nel Codice Etico di "Confcommercio–Imprese per l'Italia".

 

Art. 4
Scopi e Funzioni

"Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è l'espressione unitaria del terziario e rappresenta le imprese del commercio, del turismo, dei servizi, delle attività professionali e del lavoro autonomo perseguendo i seguenti scopi e svolgendo le seguenti funzioni:

a) promuove i principi ed i valori che ne hanno ispirato l'azione elencati nell'art. 3 del presente Statuto;

b) tutela e rappresenta a livello provinciale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi associati, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli associati delle Associazioni aderenti al sistema associativo provinciale;

c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi associati, promuovendone il ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli imprenditori associati alle Associazioni aderenti, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

f) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi sub-provinciali;

g) favorisce, d'intesa con gli altri livelli settoriali o categoriali del sistema presenti sul territorio, la costituzione ed il funzionamento, a livello provinciale, delle proprie articolazioni organizzative;

h) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

i) ha possibilità di stipulare contratti integrativi o accordi sindacali territoriali, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". I contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie devono essere negoziati e firmati congiuntamente anche dal Sindacato territoriale del settore o della categoria interessata, nonché, in ogni caso, ratificati dalla Confederazione, la quale, attraverso i propri uffici, fornisce assistenza nelle diverse fasi della negoziazione;

j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza dell'associazione sia richiesta o ammessa;

k) provvede, sulla base di piani organizzativi e finanziari determinati con le altre "Confcommercio-Imprese per l'Italia" -Associazioni Territoriali o Pluriterritoriali presenti sul territorio regionale, al finanziamento della "Confcommercio-Imprese per l'Italia" Piemonte;

l) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale;

n) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale e tecnica degli addetti al commercio, al turismo, ai servizi e alle altre attività produttive. Pone in atto tutte le azioni necessarie alla formazione di aspiranti operatori nei predetti settori;

o) promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra lavoratori autonomi, operatori del commercio, del turismo, dei servizi e altre attività produttive e consumatori.

A tali fini "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo dei settori rappresentati, all'assistenza tecnica e finanziaria, contabile, previdenziale e sociale delle aziende e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari.
 

 Art. 5
Rapporti con la Confederazione

 1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si impegna ad accettare:

I) le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all'art. 41 dello Statuto confederale;

II) le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;

III) il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

IV) le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale.

 

Art. 6
Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Possono aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", in qualità di socio effettivo, le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede od unità locali nella Provincia di Alessandria, che svolgono la propria attività imprenditoriale in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica.

2. La Giunta può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Associazioni Territoriali, di Sindacati di Settore e di Associazioni di Categoria provinciali autonome, di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", con le modalità stabilite dal Consiglio. L'ammissione del socio aderente deliberata dalla Giunta deve essere ratificata dal Consiglio nella prima riunione utile.

3. Possono associarsi, in qualità di socio aggregato, anche gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi usciti dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, purché residenti nel territorio provinciale.

4. Ai fini dell'attuazione degli scopi e delle funzioni di cui all'art. 4 del presente Statuto e nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, i soci effettivi possono essere inquadrati, all'atto dell'adesione, nelle Delegazioni comunali, nonché nei Sindacati di Settore o Associazioni di Categoria provinciali, eventualmente costituiti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderenti. Le suddette strutture – i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio – tutelano gli specifici interessi dei soci in esse inquadrati e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche territoriali, categoriali e di settore, d'intesa con "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".

5. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

6. In caso di particolari esigenze organizzative territoriali, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può prevedere la definizione e costituzione di Comprensori intercomunali tra territori confinanti, i cui ambiti di rappresentanza, le competenze e modalità di funzionamento, sono determinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio. Tali Comprensori intercomunali rappresentano l'unità organizzativa e politica di riferimento del territorio di competenza.

7. Ciascun socio, effettivo, aderente o aggregato, che entra a far parte di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e con tutti gli oneri previsti dalla contribuzione associativa, in corso e/o pregressa/e, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" e/o verso anche una soltanto delle società e/o gli enti partecipati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

9. Sono inoltre riconosciuti parte del sistema associativo provinciale gli enti e gli organismi collegati di cui al successivo art. 12 e, come particolari raggruppamenti di interesse, il Gruppo Giovani Imprenditori ed il Gruppo Terziario Donna.

10. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 5, l'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", o ad essa aderente, comporta obbligatoriamente l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale.

11. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati, "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può promuovere conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli territoriali interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.
 

 Art. 7
Adesione: modalità e condizioni

 1. Per aderire a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", in qualità di soci effettivi o aggregati, occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, nonché dall'aspirante imprenditore dei settori e delle categorie rappresentate, aspiranti soci ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 3, del presente Statuto, sulla quale delibera il Presidente con apposita "Delibera Presidenziale" che deve essere ratificata dalla Giunta entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

2. Nel caso in cui la domanda sia respinta, la deliberazione sarà notificata, specificandone i motivi, con lettera raccomandata a.r. entro 15 giorni dalla decisione di non ammissione. La mancata notificazione entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

3. Contro la deliberazione della Giunta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato tramite raccomandata a.r..

4. L'adesione, formulata utilizzando apposito modello di scheda associativa predisposta in conformità con quella della Confederazione, impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno entro il mese di giugno, a mezzo lettera raccomandata a.r. o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la Segreteria Associativa di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", che rilascerà apposita ricevuta di ricezione o con Posta Elettronica Certificata da inviare all'indirizzo di Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria. Ai fini del computo del termine, ove la comunicazione avvenga per raccomandata, fa fede la data di partenza impressa sul timbro postale, ove la comunicazione venga consegnata presso la Segreteria Associativa di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", fa fede la data di ricevimento della stessa apposta dal personale della Segreteria Associativa, ove la comunicazione avvenga per Posta Elettronica Certificata, fa fede la data di invio risultante dalla ricevuta di accettazione del messaggio PEC.

6. I soci sono tenuti a corrispondere le quote associative, i contributi ordinari e straordinari stabiliti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nonché tutti i contributi derivanti dall'adesione al sistema confederale nazionale e i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

7. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

8. I soci non possono aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite da "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".

9. La posizione di iscritto e i relativi contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.
 

 Art. 8
Nomina di un Delegato

1. Il Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sentita la Giunta, può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette:

a) emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

I) gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile;

II) carenze organizzative e/o amministrative;

III) violazione delle previsioni del presente Statuto, ovvero dello Statuto del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché dei princìpi inseriti all'interno del Codice Etico confederale;

IV) mancato rispetto dei deliberati di Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria";

V) scarsa ed insufficiente rappresentatività del settore e/o della categoria di riferimento in rapporto con il potenziale provinciale del comparto;

b) appaiano comunque sussistere criticità, di qualunque genere, tali da determinare un irregolare svolgimento della vita associativa.

2. Il Presidente può altresì nominare, sempre sentita la Giunta e con provvedimento motivato, un proprio delegato, qualora ne sia fatta richiesta da un Organo dell'Associazione interessata.

3. La nomina del Delegato è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando il relativo provvedimento in copia.

4. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato, assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività il Delegato redige sintetico verbale. Il Presidente del livello del sistema interessato ha diritto di ottenere copia del verbale delle attività del Delegato.

5. Al termine delle proprie attività, il Delegato redige una relazione, che sottopone al Presidente di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".

6. Tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione, al fine del sollecito e completo svolgimento delle proprie attività.
 

 Art. 9
Commissariamento

1. La Giunta, su proposta del Presidente, di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" può nominare un Commissario nei seguenti casi:

a) qualora sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 8 del presente Statuto;

b) qualora, sulla base della ricorrenza anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), ovvero della sussistenza delle criticità di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del presente Statuto, ne sia fatta richiesta nella relazione del Delegato;

c) qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze o criticità di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente Statuto.

d) qualora ne sia fatta richiesta scritta dallo stesso livello del sistema interessato, formulata sulla base di specifica deliberazione assunta dal Consiglio od Organo ad esso corrispondente.

2. La Giunta delibera il commissariamento, determinandone la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, il Presidente, sentita la Giunta, può deliberarne la proroga.

3. La nomina del Commissario è comunicata per iscritto al Presidente del livello del sistema interessato, allegando la relativa delibera in copia. Tale nomina diviene efficace dalla data della predetta comunicazione. La delibera di nomina del Commissario, nonché quella eventuale di proroga dello stesso sono sottoposte per la ratifica al primo Consiglio utile, a cura del Presidente.

4. Con il commissariamento, tutti gli Organi associativi del livello del sistema interessato – ad eccezione dell'Assemblea – decadono.

5. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi del livello del sistema commissariato, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione alla Giunta, nonché agli Organi non decaduti del livello del sistema interessato. Il rendiconto del Commissario sarà presentato al primo Consiglio utile a cura del Presidente.

6. Ricevuta la comunicazione di nomina del Commissario di cui al comma 3, gli Organi associativi collegiali decaduti del livello del sistema commissariato, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, possono:

a) chiedere una deliberazione del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio – Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", che si pronuncia ai sensi dell'art. 31, comma 7, lett. a, del presente Statuto, nel termine dei successivi 30 giorni;

b) ovvero, proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

7. Nel caso di richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri, qualora tale Organo si sia pronunciato in senso sfavorevole al livello del sistema commissariato, ovvero qualora lo stesso Organo non si sia pronunciato e siano decorsi 30 giorni dalla richiesta, la domanda di arbitrato può comunque essere proposta entro i successivi 15 giorni.

8. La delibera di commissariamento diviene inoppugnabile:

- in mancanza della richiesta di deliberazione del Collegio dei Probiviri o di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni di cui al comma 6;

- ovvero, nelle ipotesi di cui al comma 7, in mancanza di proposizione della domanda di arbitrato nel termine di 15 giorni dalla sfavorevole o omessa pronuncia del Collegio dei Probiviri.

9. In caso di presentazione del ricorso al Collegio dei Probiviri e/o di proposizione della domanda di arbitrato il Commissario, durante lo svolgimento della procedura ricorsuale al Collegio dei Probiviri e/o durante il giudizio arbitrale di cui al presente Statuto, non può compiere atti di straordinaria amministrazione ovvero che siano comunque suscettibili, in qualunque modo diretto o indiretto, di modificare la consistenza del patrimonio sociale. Rimane fermo l'obbligo del Commissario di predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea del livello del sistema interessato.
 

 Art. 10
Decadenza e recesso

 1. La qualità di socio di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" si perde:

a) per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 7, comma 5. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

b) per espulsione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti degli Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per decadenza, deliberata dalla Giunta, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi e di tutti gli oneri dovuti alle società e/o agli Enti partecipati da Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria".

2. La proposta di espulsione o decadenza di cui alle lettere b) e c) è comunicata per iscritto al socio tramite raccomandata a.r.. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire alla Giunta le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

6. La Giunta di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di socio di uno dei livelli organizzativi del sistema associativo provinciale, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo provinciale, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

 

Art. 11
Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria", sono:

a) la deplorazione scritta;

b) la sospensione;

c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 impedisce la partecipazione all'attività degli Organi associativi.
 

Art. 12
Enti ed Organismi collegati diversi dalle società

 1. Sono enti ed organismi collegati a "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Provincia di Alessandria" quelli costituiti e/o promossi dalla stessa, diversi dalle società.

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