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RINVIATO AL 1° GENNAIO 2019 L’OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTI PER GLI IMPIANTI STRADALI

Dal 1° luglio obbligo di tracciabilità del pagamento degli acquisti di carburanti ai fini della deducibilità IVA ed imposte dirette

E’ stato disposto il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dagli esercenti nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, nonché la sostituzione con la fattura elettronica della carta carburanti finora in uso per la documentazione dell’acquisto ai fini della deducibilità.

Rimane ferma la decorrenza dal 1° luglio 2018, invece, dell’obbligo di tracciabilità del pagamento degli acquisti di carburanti ai fini delle deducibilità IVA ed imposte dirette, sia pure permanendo la carta carburanti.

Il rinvio al 2019 della fatturazione elettronica per le vendite di benzina e gasolio per autotrazione vale solo per gli impianti stradali; pertanto, dal 1° luglio scatta l’obbligo della e-fattura per tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione (compagnie petrolifere, grossisti, intermediari, etc.). La novità, peraltro, coinvolge, dal lato passivo, anche altre categorie economiche, fra cui gli stessi gestori dei distributori stradali di carburante e i consumatori titolari di contratti di “netting”, i quali riceveranno dai loro fornitori le fatture in formato elettronico. 

Resta invece confermato, ai sensi del comma 917, l’anticipo dell’obbligo al 1° luglio prossimo per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” effettuate al di fuori della fattispecie esonerata, come pure per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di contratti pubblici.

È inoltre confermata la decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni di benzina e/o d gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Va tuttavia rammentato che, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018, in fase di prima applicazione, l’obbligo dal 1° luglio 2018 è stato circoscritto alle cessioni effettuate da soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale “ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante”. Per gli altri soggetti, l’obbligo sarà introdotto gradualmente, al più tardi dal 1° gennaio 2020.

Cessioni di carburanti con e-fattura

Fatta eccezione per le vendite poste in essere presso gli impianti stradali, quindi, da domenica 1° luglio 2018 tutte le cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione scambiate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, dovranno essere documentate esclusivamente con la “nuova” fattura elettronica trasmessa per il tramite del Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, conformemente alle norme dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dalla legge n. 205/2017, e alle regole tecniche approvate dall’Agenzia con il provvedimento del 30 aprile 2018. 

Questo significa che tutti coloro che acquisteranno benzina o gasolio per autotrazione presso soggetti diversi dai distributori di carburante otterranno - e dovranno pertanto, in via di principio, essere in grado di ricevere e gestire - la fattura elettronica. Come si diceva, si troveranno in questa condizione anche gli stessi gestori degli impianti di distribuzione stradale, relativamente alle forniture dei predetti carburanti, che riceveranno dalle rispettive compagnie petrolifere. Saranno coinvolti anche quegli “utilizzatori finali” (ossia le imprese ed i lavoratori autonomi) che, pur rifornendosi presso gli impianti stradali, acquistano i prodotti dal grossista o dalla compagnia petrolifera, per esempio sulla base di contratti di somministrazione “a catena” (c.d. netting) usuali nel settore. 

Dalle norme tecniche varate dall’Agenzia delle Entrate, in particolare, si evince infatti che il fornitore può in ogni caso emettere e trasmettere la fattura elettronica anche se il cedente/cessionario sia sprovvisto di codice destinatario e di PEC; in tal caso, la fattura elettronica sarà messa a disposizione del destinatario in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Sebbene questa soluzione sia stata concepita, fondamentalmente, per ipotesi diverse quali l’impossibilità tecnica di recapito, oppure la particolare natura del destinatario (privato consumatore o soggetto passivo escluso dall’obbligo della fattura elettronica), nulla sembra escludere che, in teoria, possa legittimamente essere adottata anche nell’ipotesi di fatture destinate a soggetti passivi non (ancora) abilitati alla ricezione elettronica.

Sopravvivenza della “scheda carburante”

Questa modalità di documentazione dell’acquisto di carburanti presso impianti distributori stradali, pertanto, rimane in vigore ancora fino al 31 dicembre 2018. L’utilizzo della scheda carburanti, tuttavia, diviene ora sostanzialmente facoltativo, essendo obbligatorio il pagamento con carta di credito o di debito

Credito d’imposta 

 

Inalterata (al 1° luglio 2018) rimane anche la decorrenza del credito di imposta al gestore per il 50% degli oneri dei costi di commissione per i pagamenti in moneta elettronica, così come l’utilizzo in compensazione sulle imposte dovute di tale credito d’imposta a decorrere dal periodo di imposta 2019. Quindi è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.


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