COMMERCIANTI: INDENNIZZO PER CESSATA ATTIVITA'
Contributo per gli operatori prossimi alla pensione
Con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. Legge di Bilancio per il 2019) è stata riattivata un’importante misura per i commercianti che cessano definitivamente l’attività e si cancellano dal Registro Imprese presso la Camera di Commercio.
L’indennizzo spetta ai commercianti sia in sede fissa che ambulante, ai titolari di pubblici esercizi, agli agenti e rappresentanti di commercio che si trovino nelle seguenti condizioni:
- abbiano cessato definitivamente l’attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019;
- al momento della domanda, abbiano compiuto almeno 62 anni di età per gli uomini e almeno 57 per le donne;
- risultino iscritti, al momento della cessazione, per almeno cinque anni in qualità di titolari o coadiutori nella Gestione Inps commercianti.
L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario raggiunge l’età per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
La cifra mensile riconosciuta dall’INPS è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione dei contributi per il settore commerciale.
Le istanze di indennizzo vanno presentate tramite un CAF - Patronato.
Il nostro 50&Più Enasco è a completa disposizione per l’inoltro delle domande
L’erogazione è infine incompatibile se il richiedente continua ad esercitare qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonomo oppure è titolare di un trattamento pensionistico di vecchiaia a carico di qualsiasi fondo erogato.
Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare i consulenti Ascom Confcommercio telefonando al numero 0131 314800.
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